Posta Elettronica Certificata gratis per tutti

PEC PER TUTTI   ...... e perdipiu' GRATUITA.

Il decreto del 6 maggio 2009 dispone l'assegnazione a tutti i cittadini che ne facciano richiesta di una casella di posta elettronica certificata (PEC) senza alcun onere per l'assegnazione e l'utilizzo.

I tempi per l'erogazione del servizio non saranno brevi visto che, ad oggi (Giugno) è in corso la stesura del capitolato di appalto per il servizio; inoltre è da rilevare che il servizio PEC, a quanto riferito da fonti ministeriali,  sarà utilizzabile ESCLUSIVAMENTE per il colloquio con la pubblica amministrazione.

Resta ovviamente la questione relativa alla possibilità di utilizzo della stessa da parte di coloro che non hanno possibilità di acccesso a connettività ad Internet di buona qualità (ADSL).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. (09A05855)

 

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalita' di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.

Art. 2.

Modalita' di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino

1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC.

2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.

3. Le modalita' di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Utilizzo della PEC per il cittadino

1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e' quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1.

3. Le modalita' e le procedure tecniche relative alla conoscibilita' dell'atto saranno precisate nell'ambito delle specifiche del servizio.

4. La volonta' del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.

Testo completo:http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/PEC_cittadini/Dpcm_06052009.pdf